Etichettatura Alimenti (CE) 1169/2011
Il prossimo dicembre 2015 è la scadenza per ottemperare il Regolamento della CE 1169/2011 sulla etichettatura degli alimenti.
Obiettivo del legislatore europeo è quello di unificare e aggiornare le normative comunitarie sull’etichettatura degli alimenti per fornire informazioni chiare e trasparenti al consumatore finale in merito agli alimenti che sta acquistando: informazioni nutrizionali, siti di produzione, presenza di allergeni e molto altro.
Ovviamente anche il settore della distribuzione automatica deve adeguarsi alla nuova normativa sull’etichettatura degli alimenti e Alvi Distributori ha già provveduto ad adeguare tutti i suoi distributori automatici con le etichette aggiornate, anticipando così la scadenza di dicembre 2015, un altro modo per dimostrare attenzione al servizio verso la propria clientela.
Nuove etichette alimentari: Normativa UE (CE) 1169/2011
Il 22 novembre è stato pubblicato il nuovo regolamento europeo sulle diciture delle etichette alimentari. Si tratta di una rivoluzione per l’ntero settore perché permetterà ai consumatori di scoprire con più facilità i segreti dei prodotti esposti sugli scaffali dei supermercati. Le novità sono rilevanti, per esempio non ci saranno più segreti per gli “oli vegetali” che dovranno indicare la tipologia (soia, palma…), è obbligatoria la tabella nutrizionale, le diciture scritte con caratteri tipografici invisibili sono state vietate, l’elenco degli ingredienti sarà più chiaro.
Buone notizie anche per le persone allergiche visto che le sostanze allergizzanti dovranno essere evidenziate in grassetto o con un colore diverso. Si potrà persino utilizzare il semaforo per indicare se i cibi contengono troppi grassi o troppi zuccheri.
Le novità di rilievo le abbiamo riassunte in questo schema.
– Gli alimenti confezionati devono avere una tabella nutrizionale con sette elementi (valore energetico, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, proteine, zuccheri e sale) riferiti a 100g o 100ml di prodotto, che potrà essere affiancata da dati riferiti ad una porzione. Si possono utilizzare altri schemi come i semafori attualmente in auge nel Regno Unito, solo se di facile comprensione.
– Le diciture devono essere visibili, è quindi previsto un carattere tipografico minimo di 1,2 mm (0,9 mm per le confezioni più piccole).
È obbligatorio indicare il Paese d’origine o il luogo di provenienza per la carne suina, ovina, caprina e il pollame (l’obbligo scatta entro due anni). La Commissione europea valuterà entro cinque anni se estendere l’origine:
a) a latte e prodotti non trasformati o mono-ingrediente;
b) ad alcuni ingredienti come il latte nei prodotti lattiero-caseari, la carne nella preparazione di altri cibi o altri quando rappresentano più del 50% dell’alimento.
Un alimento congelato o surgelato venduto scongelato deve riportare sull’etichetta la parola “scongelato”
– La carne, le preparazioni a base di carne e i prodotti della pesca venduti come filetti, fette, o porzioni che sono stati arricchiti con una quantità di acqua superiore al 5% devono indicare la presenza sull’etichetta
– La carne, le preparazioni di carne e i prodotti della pesca proposti come una fetta o un filetto ma composti da diversi pezzetti uniti con additivi o enzimi devono specificare che il prodotto è ottenuto dalla combinazione di più pezzi (per esempio: carne separata meccanicamente).
– I salumi insaccati devono indicare quando l’involucro non è commestibile
– Gli allergeni devono essere evidenziati nella lista degli ingredienti con accorgimenti grafici (grassetto o colore)
– La scritta “oli e grassi vegetali” deve essere abbinata all’indicazione del tipo di oli o grassi utilizzato (es. soia, palma, arachide). Nelle miscele è ammessa la dicitura “in proporzione variabile”
– L’acqua aggiunta quando la presenza nel prodotto finito è superiore al 5% deve essere dichiarata in etichetta
– Caffeina: le bevande diverse da tè, caffè e dai drink a base di tè e caffè con un tenore di caffeina maggiore di150 mg/l devono riportare sull’etichetta oltre alla scritta “Tenore elevato di caffeina” (introdotta nel 2003) l’avvertenza “Non raccomandato per bambini e donne in gravidanza o nel periodo di allattamento”
– La data di scadenza deve essere riportata anche sulle confezioni preconfezionate all’interno del prodotto
– La carne, le preparazioni a base di carne e i prodotti ittici surgelati o congelati non lavorati, devono indicare il giorno, il mese e l’anno della surgelazione o del congelamento.
– Acidi grassi trans: entro tre anni dall’entrata in vigore del regolamento verrà redatto un rapporto per valutare l’opportunità di riportare la presenza di acidi grassi trans nella tabella nutrizionale. Sino a quel momento è vietato riportare questa indicazione anche in modo volontario.
– Le diciture obbligatorie, le indicazioni nutrizionali e quelle relative all’origine devono essere nello stesso campo visivo della denominazione di vendita.
– Quando la superficie della confezione è inferiore a 10 cm2 è sufficiente riportare le notizie essenziali: denominazione di vendita, allergeni eventualmente presenti, peso netto, termine minimo di conservazione (“da consumarsi preferibilmente entro…”) o data di scadenza (“da consumarsi entro…”). L’elenco degli ingredienti può essere indicato anche con altre modalità (ad esempio negli stand di vendita) e deve essere disponibile su richiesta del consumatore.
Il regolamento entrerà in vigore venti giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Ue, e le nuove regole dovranno essere applicate entro tre anni (cinque per le informazioni nutrizionali).